Superbonus 110%: dal 15 ottobre 2020 via all’opzione per sconto in fattura o cessione del credito. Scarica il modello ufficiale

I contribuenti che si vogliono avvalere delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi dovranno comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello

Data di pubblicazione:
16 Ottobre 2020
Superbonus 110%: dal 15 ottobre 2020 via all’opzione per sconto in fattura o cessione del credito. Scarica il modello ufficiale

Modello ufficiale opzione Superbonus.pdf


Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sul Superbonus 110% sono ufficialmente attuabili dal 15 ottobre 2020: i beneficiari possono comunicare all’Agenzia delle Entrate – col Modello ufficiale – la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto, invece che fruire direttamente dello sconto fiscale del 110%.

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Il modello di opzione e le date

Bisogna usare l’apposito modello, revisionato di recente dal Fisco, che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’art.121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” – “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.


Superbonus ma non solo: l’opzione vale anche per Bonus Facciate e recupero patrimonio edilizio

Importante: l’opzione alternativa non vale solo per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’art.121 del DL Rilancio, se sostenute negli anni 2020 e 2021, cioè:

  • a) recupero del patrimonio edilizio;
  • b) efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus;
  • c) adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus;
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – Bonus Facciate
  • e) installazione di impianti fotovoltaici;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.


Il modello ai raggi x

  • deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
  • vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
  • i vari Quadri del Modello:
    • quadro A: dati sulla tipologia di intervento;
    • quadro B: dati catastali;
    • quadro C: va barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari;
    • quadro D: è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;
  • a seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
  • l’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

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Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Febbraio 2023