Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
LA PRESIDENTE
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Preso atto che alla suddetta pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, con riferimento a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, nei prossimi giorni e in relazione ad estese aree della Regione, è segnalato un livello di rischio “ALTO”;
Condierato che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili, è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
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Ritenuto per le suddette finalità e con riferimento ai predetti settori, di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
ORDINA
ART. 1 Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio”, pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
ART. 2 La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale.
ART. 3 La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
ART. 4 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La Presidente
Alessandra Todde