Ordinanza Balneare Regionale 2021 - vietati in cani in spiaggia

durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto

Data di pubblicazione:
12 Luglio 2021
Ordinanza Balneare Regionale 2021 - vietati in cani in spiaggia

                                   ORDINANZA BALNEARE 2021
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO

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ART. 3 PRESCRIZIONI ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL’USO DELLE
SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI
Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione  E' VIETATO

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i) durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall’ U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane di soccorso, nonché le altre scuole nazionali per le unità cinofile da soccorso equiparate, compresa la Federazione Italiana salvamento acquatico F.I.S.A e alle unità cinofile munite di Brevetto CISOM ed ai loro allievi nel periodo di formazione ed allenamento.
Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, o dedicati alla terapia da affezione (ad esempio i cani salvavita per diabetici) muniti delle certificazioni di legge, ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Si precisa che durante la stagione balneare estiva, (dal 1° aprile al 31 ottobre) prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o
attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale. Il limite delle ore 20.00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19.00 dal 1° settembre ed alle ore 18.00 dal 1°ottobre.
Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza della R.A.S. e di altre Pubbliche  Amministrazioni, essere autorizzate a individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l’ulteriore normativa vigente in materia. Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano,
ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo.
In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie. I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l’accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell’animale, nonché per la pulizia dell’area occupata (compreso l’asporto di materiali inquinanti).
Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile e che sui concessionari grava l’obbligo di garantire spazi e attrezzature adeguate nonché di vigilanza sul puntuale rispetto della normativa innanzi citata. In assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione, le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia possono essere affidate in gestione con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti;

Vedi ordinanza nel pdf allegato

Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Febbraio 2023