Come previsto dall'articolo 1 D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 e s.m.i., gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
A tale fine, tra il 29 aprile e il 19 maggio (20° giorno antecedente quello del voto), gli elettori interessati dovranno far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, la prescritta dichiarazione utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato.